pubblicata nella G.U. n. 64 del 15.3.85
Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri: iscrizione all'albo
Norme sulle modalità di iscrizione e svolgimento del praticantato nonché sulla tenuta dei relativi registri
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Capo I
TENUTA E ISCRIZIONE
NEL REGISTRO DEI PRATICANTI
Art. 1
Ogni Consiglio di
Collegio provvede alla tenuta di un Registro dei praticanti nel quale vengono
iscritti coloro che, muniti di diploma di geometra, con l'osservanza delle
norme di cui agli articoli che seguono, svolgono la pratica necessaria per
conseguire l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della libera
professione di geometra.
Nel registro deve
essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice
fiscale, il luogo di residenza del praticante, l'anno di conseguimento del
diploma di geometra, nonché il cognome, nome e domicilio del professionista
(geometra, ingegnere civile, architetto, iscritti ai rispettivi Albi professionali
da almeno cinque anni) presso il quale è effettuata la pratica e la data di
iscrizione nel Registro.
Ferme restando le
disposizioni contenute nell'art. 2 comma secondo della legge 7.3.1985 n. 75, la
pratica biennale potrà essere effettuata anche in base a contratto di
formazione e lavoro della durata di 2 anni, presso studio tecnico abilitato,
secondo la normativa prevista dalla legge 19.12.1984 n. 863 (Misure urgenti a
sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali).
Il Registro è tenuto
presso il Collegio e sarà numerato e vidimato in ogni foglio dal Presidente
dello stesso. Una copia del foglio di iscrizione, firmata dal Presidente del
Collegio, sarà rimessa al praticante.
Sulla matrice del
Registro sarà riportata ogni altra notizia riguardante il praticante e lo
svolgimento della pratica.
Art. 2
La domanda di
iscrizione nel Registro dei praticanti, redatta in bollo, è rivolta al
Presidente del Collegio dei Geometri nella cui circoscrizione il richiedente ha
la sua residenza anagrafica, ovvero al Presidente del Collegio nella cui
circoscrizione il praticante svolgerà la pratica,
e deve essere
corredata dai seguenti documenti, in regola con le prescrizioni della legge
sull'imposta di bollo:
a) certificato di
residenza anagrafica;
b) certificato di
cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Comunità Europea o di uno
Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
c) diploma originale
di geometra, ovvero copia autentica o certificato di maturità rilasciato
dall’Istituto Tecnico per Geometri ove si è conseguito il diploma;
d) dichiarazione del
professionista diretta al Collegio dei Geometri con la quale lo stesso dichiara
di ammettere il richiedente all'esercizio della pratica nel proprio studio e di
assumersi la responsabilità professionale di seguire il praticante
impartendogli una adeguata istruzione sia sotto il profilo deontologico che
tecnico: la data dell'inizio della pratica deve essere contestuale alla
presentazione della domanda di iscrizione o comunque non anteriore a 15 giorni,
pur conservando validità come documento la dichiarazione rilasciata in data
anteriore a 15 giorni;
e) dichiarazione del
richiedente attestante la conoscenza delle presenti norme.
Il certificato
generale rilasciato dal Casellario Giudiziale deve essere richiesto a cura del
Collegio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 4-1-1968, n. 15.
In luogo dei
documenti di cui alle lettere a) e b), potrà essere presentata una
dichiarazione sostitutiva a firma del richiedente ai sensi dell'art. 2 della
Legge 15/1968 citata.
Ogni aspirante non
può essere iscritto che nel Registro dei praticanti di un solo Collegio.
Art. 3
Il Consiglio del
Collegio verifica la regolarità delle domande di iscrizione e, se la domanda
risulta regolare, dispone l'iscrizione del richiedente nel Registro dei
praticanti con la data di decorrenza indicata all'art. 2, punto d) che precede.
Qualora, invece,
riscontri delle irregolarità nella domanda la rigetta dandone immediata
comunicazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sia al
richiedente che al professionista interessato.
Contro le
deliberazioni del Consiglio del Collegio, il richiedente può presentare
ricorso, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, al Consiglio
Nazionale dei Geometri. Si osservano in quanto applicabili, le norme che
disciplinano i ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale relativi alla iscrizione
nell'albo dei geometri.
Art. 4
Ogni Consiglio di
Collegio può stabilire -ai sensi dell'art. 7, II comma, del decreto legislativo
luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382- una tassa per l'iscrizione nel
registro dei praticanti.
Capo II
SVOLGIMENTO DELLA PRATICA
Art. 5
Ottenuta l'iscrizione
nel Registro dei praticanti, il biennio di praticantato previsto dalla legge
decorrerà dalla data di inizio della pratica risultante dal Registro dei
praticanti.
E' obbligo del
professionista presso cui viene svolta la pratica comunicare tempestivamente al
Collegio dei Geometri l'eventuale differimento della data di inizio della
pratica, come ogni altro evento incidente sulla regolarità dell'esercizio del
praticantato.
Al fine di garantire
un proficuo svolgimento del praticantato ed un effettivo apprendimento ciascun
professionista non potrà accogliere contemporaneamente nel proprio studio più
di tre praticanti. Il professionista ha il dovere di impartire al praticante le
nozioni tecniche e deontologiche che stanno a fondamento della professione.
Art. 6
Il periodo di pratica
deve essere compiuto di norma nell'ambito della circoscrizione territoriale del
Collegio di residenza del praticante e presso un professionista iscritto
nell'Albo dei Geometri o nell'Albo degli Architetti o degli Ingegneri civili
della stessa provincia.
E’ consentito lo
svolgimento del periodo di pratica al di fuori della circoscrizione
territoriale del Collegio di residenza del praticante nel caso in cui lo stesso
non abbia potuto reperire un professionista presso cui svolgere la pratica
nell’ambito della circoscrizione territoriale del Collegio di propria
residenza. In tal caso l’iscrizione dovrà avvenire presso il Collegio nella cui
giurisdizione viene svolto il tirocinio.
Art. 7
La pratica deve
essere effettiva e continuativa, ma il professionista presso il quale viene
svolta non può imporre al praticante l’osservanza di un calendario e/o orario
di frequenza prestabilito in modo rigido.
La proficuità della
pratica deve essere valutata non tanto in base al numero dei giorni e delle ore
di frequenza nello studio del professionista, quanto piuttosto in relazione
alle capacità di apprendimento dimostrate ed alle conoscenze professionali
acquisite nel corso dello svolgimento della pratica stessa.
La pratica non è di
per sé incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, purchè questi non né
pregiudichino i caratteri di effettività e di continuità di cui al primo comma.
La valutazione di compatibilità fra la pratica ed il rapporto di lavoro
subordinato spetta al Consiglio del Collegio.
Per qualunque
interruzione di durata superiore ad un mese, il professionista presso cui il
praticante svolge il tirocinio e il praticante medesimo, disgiuntamente, devono
darne tempestiva comunicazione al Presidente del Collegio mediante raccomandata
con avviso di ricevimento.
Il praticante che
intenda proseguire la pratica dovrà dare al Presidente del Collegio idonea
giustificazione dell'interruzione entro i 10 giorni successivi all'invio della
predetta raccomandata.
In caso di mancanza o
di inidoneità delle giustificazioni da parte del praticante, il Consiglio del
Collegio dispone l'immediata cancellazione dell'interessato dal registro dei
praticanti dandogliene comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento.
Contro le
deliberazioni del Consiglio del Collegio il praticante cancellato dal registro
può presentare ricorso, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, al
Consiglio Nazionale dei Geometri. Si osservano, in quanto applicabili, le norme
che disciplinano i ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale relativi alle
delibere di cancellazione dall'albo dei geometri.
In caso di malattia,
di comprovati gravi motivi o di circostanze eccezionali che, comunque, non
abbiano comportato una interruzione superiore ad un anno, il Consiglio del
Collegio si pronunzierà, con deliberazione motivata, sull'ammissione
dell'interessato alla prosecuzione della pratica, consentendogli così di
utilizzare il periodo di pratica effettivamente svolto prima dell'interruzione
ai fini del compimento del biennio di praticantato richiesto dall'art. 2 della
L. 7.3.1985, n. 75.
Per il
ricongiungimento della pratica interrotta per l’assolvimento degli obblighi
militari, la gravidanza ed il puerperio, si applicano le disposizioni contenute
nel successivo art. 8.
Art. 8
Il praticante in
servizio di leva potrà chiedere, con documentata istanza, il ricongiungimento
della pratica antecedente alla chiamata alle armi, purché essa venga ripresa,
presso lo stesso o altro professionista, entro 1 anno dalla cessazione del
servizio militare e previa presentazione di una apposita istanza.
Sono parificati al
servizio di leva, ai fini del precedente comma, i servizi considerati dalla
legge sostitutivi dello stesso.
Durante il servizio
obbligatorio di leva, non sono riconosciuti ai fini del raggiungimento del
periodo di tirocinio previsto dalla legge 7.3.1985 n.75, quei servizi svolti
presso strutture militari, anche se riguardanti attività tecnica, né sarà
possibile proseguire quelli normalmente svolti prima della chiamata alle armi
se il servizio di leva viene prestato nella sede di svolgimento del
praticantato.
In caso di
interruzioni della pratica o della attività tecnica subordinata dovute a
gravidanza e puerperio si può richiedere il ricongiungimento della pratica
antecedente ai sensi del precedente primo comma. Le interruzioni della pratica
dovute a gravidanza e puerperio sono altresì disciplinate dalle disposizioni
della legge 30 dicembre 1971 n.1204 in quanto applicabili.
Art. 9
Gli iscritti nel
Registro debbono tenere apposito libretto rilasciato, numerato e
precedentemente vistato dal Presidente del Consiglio del Collegio, o da un suo
delegato, nel quale debbono annotare:
a) gli atti più
rilevanti alla cui predisposizione e redazione abbiano partecipato, con
l’indicazione del loro oggetto;
b) le questioni
professionali di maggiore interesse alla cui trattazione abbiano assistito e
collaborato.
Le annotazioni di cui
sopra devono essere eseguite senza indicazioni nominative dei soggetti e dei
clienti, per i quali sono state svolte le attività di cui al comma precedente e
comunque nel rispetto del principio di riservatezza.
Il libretto del
tirocinio deve essere esibito, a cura del praticante alla segreteria del
Consiglio del Collegio, al termine di ogni semestre, con l’annotazione del
professionista presso il cui studio il tirocinio è stato effettuato attestante
la veridicità delle indicazioni ivi contenute.
Il Consiglio del
Collegio ha facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel
libretto.
Alla scadenza di
ciascun semestre, il praticante è tenuto a presentare al Presidente del
Collegio una relazione a firma del professionista presso il quale svolge o ha
svolto il praticantato, nella quale il professionista dichiari, sotto la sua
responsabilità professionale, la frequenza effettiva e continuativa dello
studio da parte del praticante, esprimendo un giudizio sulla maturità dello
stesso dimostrata sia sotto il profilo tecnico che deontologico.
Art. 10
I Consigli dei
Collegi potranno istituire corsi preparatori agli esami di abilitazione
professionale, i cui programmi saranno predisposti dal Consiglio Nazionale.
Il Presidente del
Collegio, rilascerà al termine degli stessi un attestato di frequenza regolare.
La frequenza dei
corsi preparatori non potrà comunque avere valore sostitutivo del praticantato.
Previa l’iscrizione
dei praticanti di cui all’art.1, la frequenza a tutti e tre gli anni dei corsi universitari
triennali svolti nelle università che hanno istituito corsi di "Diploma
Universitario con orientamento Geometra" unitamente alla sottoposizione
all’esame di diploma, saranno considerati equipollenti allo svolgimento del
biennio di tirocinio ai fini dell’art.2 della Legge n.75/1985. La suddetta
frequenza verrà certificata dal tutor presente all’interno del corso di diploma
universitario. Il tutor dovrà avere i requisiti previsti dall’art.1 comma 2
delle presenti direttive.
I Collegio
Provinciali, inoltre potranno stipulare apposite convenzioni con gli Uffici
Tecnici Erariali o del Territorio, Comunali, Assessorati Tecnici per la
frequenza temporanea (massimo 6 mesi) di praticanti per l’apprendimento delle
procedure relative alla trattazione di pratiche catastali, edilizie, ecc.,
valida per lo svolgimento del tirocinio.
Per la stipula delle
convenzioni suddette si richiamano le circolari del Consiglio Nazionale del 12
maggio 1993, n.570 e 20 dicembre 1995, n.2099.
Nell’ambito di tali
convenzioni dovrà essere altresì previsto l’obbligo assicurativo dei praticanti
utilizzati.
Art. 11
Il cambiamento dello
studio professionale presso cui viene compiuta la pratica deve essere
comunicato entro 30 giorni per iscritto dal praticante al Presidente del Collegio.
La comunicazione
dovrà essere corredata:
a) da una
dichiarazione del professionista presso cui veniva svolto il praticantato
contenente la data di cessazione della pratica;
b) da una
dichiarazione del professionista presso il quale viene proseguita la pratica,
dichiarazione da redigersi secondo le modalità di cui al precedente art. 2
lettera d) e con l'indicazione dalla data di ripresa del praticantato.
L'intervallo tra la
data di cessazione e quella di prosecuzione della pratica non dovrà essere
superiore ad un anno, salva l'applicazione del disposto di cui al precedente
art. 7 comma ottavo e -per le interruzioni conseguenti alla chiamata al
servizio di leva, gravidanza, purperio- anche della particolare disciplina
stabilita dall'art.8.
Dell'avvenuto cambiamento
sarà fatta annotazione sulla matrice del Registro dei praticanti.
Art. 12
In caso di
trasferimento di residenza anagrafica, il praticante deve chiedere di essere
iscritto nel registro del Collegio nella cui circoscrizione territoriale egli
si è trasferito.
La domanda, rivolta
al Presidente del Collegio nel quale si chiede il trasferimento, deve essere
corredata dal certificato di residenza e da un certificato del Presidente del
Collegio di provenienza attestante l'avvenuta comunicazione al Collegio del
mutamento di residenza a cura dell'interessato. Il Presidente del Collegio di
provenienza provvederà, a richiesta dell'altro Collegio, a trasmettere il
fascicolo personale del praticante.
Nel caso di
accoglimento della domanda, il praticante sarà iscritto con decorrenza dalla
precedente iscrizione.
Alle domande di
trasferimento di cui al presente articolo si applicano, per quanto non
previsto, le disposizioni di cui al precedente art.3.
Art. 13
Il Consiglio del
Collegio disporrà con deliberazione motivata la cancellazione del praticante
dal Registro o potrà annulare eventuali periodi di pratica, qualora sia
accertato il venir meno di uno degli elementi previsti dalle presenti norme per
lo svolgimento della pratica e, comunque, quando sia accertato che essa non
venga svolta in maniera effettiva e continuativa o che il praticante o il
professionista abbiano trasferito la propria residenza fuori della
circoscrizione territoriale del Collegio, salvo il diposto dell'art. 6. La
deliberazione dovrà essere comunicata con raccomandata con avviso di
ricevimento sia al praticante che al professionista. Potrà, comunque,
applicarsi anche in questi casi la disciplina stabilita dall'art. 7, ottavo
comma, e dall'art. 8.
Art. 14
Il Presidente del
Collegio, o suo delegato, vigila sul regolare svolgimento della pratica
professionale, al fine di verificare che la stessa venga svolta in maniera
effettiva, continua e secondo le finalità volute dalla legge e dalle presenti
norme. Nel caso, da eventuali verifiche che il Presidente ritenesse da
effettuare, o far effettuare da suo delegato, emergessero delle irregolarità o
dichiarazioni mendaci, sarà disposta l’apertura di procedimento disciplinare a
carico del praticante e del professionista.
Art. 15
Lo svolgimento, da
parte del diplomato geometra, del quinquennio di attività tecnica subordinata,
alternativo al biennio di pratica professionale, previsto dall'art. 2 della
legge 7.3.1985 n. 75, deve essere comprovato mediante dichiarazione dal datore
o dai datori di lavoro presso i quali l'attività tecnica subordinata è stata
svolta ovvero con l'esibizione del libretto di lavoro attestante la qualifica
ricoperta dal geometra dipendente o con altro idoneo mezzo di prova.
La dichiarazione
dovrà contenere l'indicazione esatta del periodo durante il quale l'attività è
stata svolta e la dettagliata descrizione della stessa, in modo da comprovare
l'effettività e la continuità dell'affidamento all'interessato di funzioni
tecniche rientranti nelle materie di attinenza alla professione di geometra.
L'attività stessa
dovrà essere riconosciuta dal Consiglio del Collegio idonea ai fini della
pratica quinquennale di cui all'art. 2 secondo comma, della legge 7.3.1985 n.
75, sulla base della natura dell'attività svolta dal datore di lavoro e
dell'oggetto del contratto di assunzione.
Qualora l'attività
tecnica venga svolta presso distinti datori di lavoro, se ne può tenere conto
ai fini del raggiungimento del periodo quinquennale sempre che tra le
prestazioni di lavoro, di cui si intende sommare la durata, non intercorra un
intervallo superiore ad un anno. L'intervallo può però essere superiore ad un
anno qualora esso dipenda dalla chiamata alle armi in servizio di leva,
gravidanza o puerperio, purché l'attività venga ripresa entro un anno dalla
cessazione del servizio militare. A questo riguardo sono parificati al servizio
militare di leva i servizi considerati dalla legge come sostitutivi dello
stesso.
Delle prestazioni di
lavoro di durata inferiore ad un mese non si terrà conto se non ai fini della
sospensione dell'intervallo di cui al comma precedente.
E' facoltà
dell'interessato chiedere al Consiglio del Collegio dei Geometri della
circoscrizione presso cui risiede di esprimersi preventivamente sulla idoneità
dell'attività tecnica subordinata da esso svolta ai fini del compimento del
quinquennio di pratica professionale.
Non è considerato
tirocinio l'attività tecnica svolta dal geometra nell'impresa di cui egli
stesso è titolare, socio o amministratore.
Art. 16
Ai fini del
raggiungimento dei periodi necessari per l'ammissione all'esame di abilitazione
possono utilizzarsi congiuntamente periodi di praticantato e periodi di
attività tecnica subordinata. Il cumulo è possibile purché l'intervallo tra
l'uno e l'altro non sia superiore ad un anno, a meno che esso non sia dipeso
dalla effettuazione del servizio militare di leva, gravidanza o puerperio,
secondo quanto già previsto dagli artt. 8 e 15 quarto comma.
Agli effetti del
cumulo dovrà dimostrarsi di avere effettuato, in aggiunta al periodo di pratica
professionale, un periodo di attività tecnica subordinata che stia al periodo
quinquennale nella stessa proporzione in cui il periodo mancante corrisponda al
biennio di pratica professionale.
Esempio pratico:
I° caso
Inizio della pratica
in forma biennale, prosecuzione con attività tecnica subordinata:
24 : 10 = 60 : X
dove:
24 rappresenta il
periodo biennale previsto (12 mesi x 2)
10 la pratica
biennale svolta
60 il periodo
quinquennale previsto
(12 mesi x 5)
X è l’equivalenza in
mesi del periodo biennale rapportato all’attività tecnica subordinata
risolvendo
l’equivalenza avremo:
X = 10 x 60 = 25 mesi
Restano quindi da
svolgere 35 mesi di attività tecnica subordinata per completare i 60 previsti
dalla legge.
II° caso
Inizio con attività
tecnica subordinata e prosecuzione in forma biennale:
60 : 18 = 24 : X
dove:
60 rappresenta il
periodo quinquennale previsto (12 mesi x 5)
18 l’attività tecnica
subordinata svolta
24 il periodo
biennale previsto
(12 mesi x 2)
X è l’equivalenza in
mesi dell’attività tecnica subordinata rapportata periodo biennale
risolvendo
l’equivalenza avremo:
X = 18 x 24 = 7,5 mesi
Restano quindi da
svolgere 16,5 mesi di pratica biennale per completare i 24 previsti dalla
legge.
Art. 17
Al compimento del
biennio di pratica (come pure del periodo triennale di frequenza ai corsi di
diploma universitario, equipollente ai sensi del precedente art.10), o del
quinquennio di attività tecnica subordinata alternativo al biennio di pratica
professionale, ovvero, in caso di utilizzazione congiunta di periodi di
praticantato e di attività tecnica subordinata, una volta che tali periodi
siano stati computati cumulativamente secondo quanto stabilito dal precedente
art. 16, il Presidente del Collegio competente, previa delibera del Consiglio,
ne rilascia relativa certificazione su richiesta dell'interessato. Per quanto
riguarda l'avvenuto svolgimento della attività tecnica subordinata, la
certificazione è rilasciata sulla base delle dichiarazioni dei datori di lavoro
o delle altre attestazioni previste dal precedente art. 15.
Per quanto riguarda
la partecipazione ai corsi di diploma universitario di cui all’art.10, quarto
comma, la certificazione viene rilasciata anche sulla base degli attestati
delle competenti autorità accademiche.
Art. 18
Sono espressamente
abrogate le direttive emanate dal Consiglio Nazionale con lettera circolare del
14.6.1989, prot. 57.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE - I
I periodi di
praticantato completati od in corso alla data di entrata in vigore della Legge
n. 75/1985 conservano efficacia e sono quindi computabili ai fini del
compimento del biennio di pratica prescritto dall'art. 2, comma secondo, della
citata legge.
Qualora alla stessa
data il praticantato di cui al primo comma non raggiungesse la durata di due
anni, il biennio dovrà essere completato secondo le norme delle presenti
direttive.
Il periodo di
praticantato effettuato nei novanta giorni successivi all'entrata in vigore
della legge è valido solo se non in contrasto con l'art. 2, comma secondo,
della predetta legge.