CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI PRESSO MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI GEOMETRI
SOMMARIO
-
Introduzione
-
Titolo I - Dei principi generali
- Sezione I · Ambito
- Sezione II Della prestazione d'opera intellettuale
-
Titolo II - Della condotta
- Sezione I · Dei valori sociali
- Sezione II · Della sleale concorrenza
- Sezione III· Della pubblicità
-
Sezione IV . Rapporti con i colleghi
- Sezione V · Rapporti con il consiglio
- Sezione VI . Rapporti con i praticanti
-
Titolo III - Della prestazione
- Sezione I · Dell'incarico
- Sezione II · Dello svolgimento e formazione continua
- Sezione III, Della segretezza
- Sezione IV . Dei rapporti esterni
- Sezione V - Dei rapporti con i committenti
-
Titolo IV - Sanzioni disciplinari
-
Titolo V - Disposizioni finali
INTRODUZIONE
Il codice deontologico risponde alla finalità di individuare,
seppure in modo non esaustivo, la condotta a cui i professionisti devono
conformarsi allo scopo di rispettare i principi generali di etica
professionale. Le norme deontologiche sono preordinate al fine di assicurare
l'esercizio della professione secondo canoni di correttezza, decoro e dignità
garantendo altresì che il comportamento non pregiudichi gli interessi superiori
della collettività ma favorisca lo sviluppo della società Il codice si compone
di precetti particolari che integrano i principi generali desumibili
dall'ordinamento professionale, il quale, fra l'altro, attribuisce ai Consigli
dei Collegi il compito di assicurarne il pieno rispetto attraverso l'esercizio
del potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo.
L'obiettivo che si intende raggIUngere, mediante la predisposizione del codice
deontologico nazionale, è quello di fornire un quadro unitario di regole di
riferimento per l'intera Categoria.
Il presente articolato si compone di 28 articoli suddivisi nei seguenti
cinque titoli:
- Titolo I: Dei principi generali
- Titolo II: Della condotta
- Titolo III: Della prestazione
- Titolo IV: Sanzioni disciplinari
- Titolo V: Disposizioni finali.
In particolare, il Titolo I si compone di due sezioni, la prIma attiene al
dovere di osservanza delle regole deontologiche da parte del professionista,
mentre la seconda riguarda le modalità di svolgimento della prestazione
intellettuale.
Il Titolo II si compone di sei sezioni dedicate alla condotta che il geometra
deve osservare nell'esercizio della professione con riferimento specifico
all'aggiornamento professionale, alla concorrenza ed alla pubblicità
particolare rilievo è inoltre attribuito al rapporti professionali tra il
geometra e gli altri soggetti appartenenti alla Categoria: i colleghi, il
Consiglio del Collegio, i praticanti.
Il Titolo III è dedicato agli aspetti della prestazione professionale che
attengono ai rapporti con i soggetti terzi, estranei alla Categoria, sia con
riferimento alla clientela, poiché la prestazione costituisce oggetto di un
rapporto fiduciario, sia con riguardo ad uffici ed enti
nonché ad altre categorie professionali, con i quali il geometra abitualmente
si confronta.
Il Titolo IV è riferito alle sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento
professionale, mentre il Titolo V sancisce le disposizioni interpretative e
finali del presente codice deontologico.
TITOLO I
Dei principi generali
Sezione I
Ambito
1. Le regole di deontologia professionale costituiscono specificazione ed
attuazione del regolamento di Categoria e delle leggi che disciplinano
l'attività del Geometra iscritto all'Albo, individuando altresì gli abusi e le
mancanze conseguenti al non corretto esercizio
della professione.
2. L'osservanza delle regole deontologiche non esime il geometra dal rispetto
dei principi di etica professionale non espressamente codificati. Le violazioni
delle norme che regolano l'esercizio della Professione possono determinare
l'applicazione di sanzioni disciplinari, in proporzione alla gravità dei fatti,
tenuto comunque conto della reiterazione dei comportamenti e delle circostanze
che abbiano influito sulle infrazioni accertate. Nell'ambito di uno stesso
procedimento disciplinare, anche quando siano mossi più addebiti, il giudizio
sulla condotta dell'iscritto deve essere formulato sulla base della valutazione
complessiva dei fatti contestati con conseguente applicazione di un'unica ed
adeguata sanzione.
3. Il comportamento del geometra è suscettibile di provvedimento disciplinare
anche quando sia solo di pregiudizio per il decoro e la dignità della
Categoria. La condotta è ritenuta ancor più pregiudizievole nel caso di
attività irregolari svolte dal professionista in qualità di componente un
Organo istituzionale.
Sezione II
Prestazione d'opera intellettuale
4. Il geometra libero professionista esercita un'attività che ha per oggetto la
prestazione d'opera intellettuale, disciplinata dal Codice Civile e dal Regio
Decreto Il febbraio 1929 n. 274 e successive modificazioni ed integrazioni, e
per la quale è necessaria l'iscrizione all'albo istituito presso ogni Collegio
Provinciale o Circondariale. Il geometra è tenuto ad espletare il proprio
incarico con la massima diligenza e con l'impiego rigoroso di conoscenze
scientifiche appropriate per la preordinazione di elaborati ed atti adeguati a
conseguire il risultato oggetto dell'incarico. Nessuna responsabilità può
essere contestata o posta a carico del geometra qualora, nonostante l'idoneità
dell'operato e la insussistenza di gravi cause di negligenza,mosservanza o
imperizia allo stesso imputabili, il risultato della prestazione non sia
conforme, in tutto o in parte, alla finalità oggetto dell'incarico salvo
diversa pattuizione redatta in forma scritta.
5. Il geometra deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di
probità dignità e decoro, ed esercita l'attività professionale secondo
"scienza" ovvero preparazione, competenza e capacità professionale a
servizio del committente, "coscienza" ovvero onestà imparzialità e
disinteresse nel consigliare ed assistere il committente,
"diligenza" ovvero il comportamento secondo i principi di lealtà
correttezza, trasparenza e tutela dei legittimi interessi dei committenti.
TITOLO II
Della condotta
Sezione I
Dei valori sociali
6. Il geometra deve conformare la propria condotta professionale ai principi di
indipendenza di giudizio, di autonomia professionale e di imparzialità evitando
ogni preconcetto di carattere personale sul suo operare ed ogni interferenza
tra professione e affari.
7. Il geometra deve curare l'aggiornamento della proprIa preparazione
professionale, mediante l'apprendimento costante e programmato di nuove
specifiche conoscenze in tutti gli ambiti riguardanti l'attività professionale.
8. Il geometra deve astenersi dall'esercitare, anche temporaneamente, attività
incompatibili con la professione di geometra libero professionista, qualora
esse presentino finalità o modalità esplicative che possono recare pregiudizio
al decoro e al prestigio della
Categoria.
9. Il geometra deve poter prestare un'adeguata garanzIa per i danni che possa
eventualmente cagionare nell'esercizio dell'attività professionale, mediante
apposita polizza assicurativa o altre garanzie equivalenti.
Sezione II
Della sleale concorrenza
1O. Il geometra deve astenersi dal compiere atti di concorrenza sleale.
Configurano distinte fattispecie di sleale concorrenza:
a) la mancata e documentata specificazione di anticipazioni, onorari e spese;
b) la omissione o la emissione irregolare di fatture a fronte di prestazioni
rese;
c) l'impiego di qualunque altro mezzo illecito volto a procurarsi la clientela.
11. Il geometra pubblico dipendente, con rapporto di lavoro a tempo parziale, è
tenuto al rispetto dei limiti disciplinati dal rapporto d'impiego, secondo le
disposizioni di legge ed il ruolo che è chiamato a svolgere. In particolare
deve astenersi dall'avvalersi della propria
posizione per trarre vantaggi per se o per altri professionisti. A tale fine,
il geometra deve comunicare al Presidente del Collegio di appartenenza le
mansioni svolte presso l'amministrazione in cui è impiegato ed ogni eventuale
variazione delle stesse.
Sezione III
Della pubblicità /a>
12. Nell'esercizio della professione è consentita al geometra - con mezzi
idonei e nell'interesse collettivo - la pubblicità informativa improntata sulle
caratteristiche, sui risultati e sul compenso della prestazione professionale,
nonché sulle specializzazioni conseguite dal professionista.
L'informativa circa il compenso e i costi complessivi delle prestazioni deve
rispondere ai criteri di trasparenza e veridicità specificando analiticamente i
contenuti della prestazione, le spese, le anticipazioni e gli onorari. E'
vietata la pubblicità ingannevole, comunque attuata.
Sezione IV
Rapporti con i colleghi
13. Nei rapporti con i colleghi, il geometra deve comportarsi secondo i
principi di correttezza, collaborazione e solidarietà A titolo puramente
esemplificativo costituiscono ipotesi di violazione:
- omettere di informare in via riservata il collega di possibili errori od
irregolarità che si ritiene questi abbia commesso;
- esprimere, alla presenza del cliente, valutazioni critiche sull'operato o sul
comportamento in genere del collega non riconducibili ad osservazioni o
controdeduzioni tecniche necessarie per la corretta esecuzione della propria
prestazione;
- proseguire l'esecuzione di prestazioni oggetto di mcanco conferito ad un
collega, senza preventivamente informarlo;
- assumere le opportune iniziative volte ad una celere e completa definizione
dei rapporti tra il committente ed il collega precedentemente incaricato;
- disincentivare o ostacolare in qualunque altro modo la composizione di una
controversia tra colleghi per il tramite del Presidente del Collegio o di
persona da lui designata;
- sottrarsi volontariamente ed in maniera sistematica a scambi di opinioni e di
informazioni sull'attività professionale con i colleghi;
14. Il geometra deve astenersi dall'assumere coinvolgimenti e partecipazioni
emotive con gli interessi del committente. Qualora nell'esercizio della
professione venga a trovarsi in stridente contrasto personale con un collega,
egli deve darne immediata notizia al Presidente di Collegio affinché questi,
personalmente o tramite un delegato scelto tra colleghi esperti in materia,
possa esperire un tentativo di conciliazione.
Sezione V
Rapporti con il Consiglio
15. Il geometra è tenuto a prestare la più ampia collaborazione al Consiglio
del Collegio di appartenenza affinché questo assolva in maniera efficiente ed
efficace, alle funzioni di vigilanza e ad ogni altro compito ad esso demandato
dalla legge, al fine di assicurare la
massima tutela al prestigio e al decoro della Categoria. I geometri sono tenuti
a partecipare alle assemblee istituzionali del proprio Collegio.
Il geometra deve altresì:
- comunicare al Presidente del Collegio tutte le variazioni dei dati necessari
all'iscrizione ed all'aggiornamento dell'Albo;
- informare il Presidente del Collegio in merito a problemi di generale
rilevanza per la Categoria;
- segnalare al Presidente del Collegio eventuali difficoltà nei rapporti con
gli Uffici Pubblici, astenendosi dall'assumere iniziative personali che possano
pregiudicare il più generale interesse della Categoria;
- rispettare le direttive emanate dal Consiglio Nazionale e/o dal Collegio di
appartenenza.
16. Il geometra componente il Consiglio Direttivo di un Collegio provinciale o
circondariale, o componente del Consiglio Nazionale deve adempiere aI doveri
dell'ufficio impersonato con diligenza ed obiettività cooperando per il
continuo ed efficace funzionamento del Consiglio. Egli deve partecipare in modo
effettivo alla vita e al problemi della Categoria favorendo il rispetto e la
collaborazione reciproca fra i geometri e stimolando la loro partecipazione
alle iniziative programmate nell'interesse degli iscritti.
Sezione VI
Rapporti con ipraticanti
17. Nei rapporti con l praticanti il geometra è tenuto all'insegnamento delle
proprie conoscenze ed esperIenze m materia professionale ed a realizzare ogni
attività finalizzata a favorire l'apprendimento da parte dello stesso,
nell'ambito della pratica professionale, in conformità alle disposizioni
legislative ed a quelle regolamentari. In particolare, il geometra deve
favorire l'acquisizione da parte del praticante dei fondamenti teorici e
pratici della Professione, nonché dei principi di deontologia professionale.
TITOLO III
Della prestazione
Sezione I
Dell'incarico
18. Il geometra contrae con il committente un'obbligazione avente per oggetto
la prestazione d'opera intellettuale attraverso un rapporto personale e
fiduciario improntato ai principi di trasparenza ed onestà
19. L'attribuzione dell'incarico professionale è rImessa alla libera scelta del
committente ed il geometra deve astenersi da qualsiasi comportamento volto a
limitare o condizionare tale facoltà
20. Nel rispetto del principio di libera determinazione del compenso tra le
parti, statuito dal Codice Civile, la misura del compenso deve essere adeguata
all'importanza dell'opera.
21. L'espletamento della prestazione del geometra è caratterizzata dal rapporto
fiduciario con il committente. La facoltà di avvalersi di collaboratori e/o
dipendenti non può pregiudicare la complessiva connotazione personale che deve
caratterizzare l'esecuzione
dell'incarico professionale. In nessun caso il geometra può avvalersi della
collaborazione di coloro che esercitino abusivamente la Professione.
22. Al fine di evitare eventuali danni al committente, il geometra deve
riconoscere i limiti delle proprie conoscenze e declinare incarichi per il cui
espletamento ritenga di non avere sufficiente dimestichezza. Nell'ipotesi di
sopravvenute difficoltà connesse con l'espletamento di una prestazione, egli ha
il diritto ed il dovere di accrescere la formazione e/o di chiedere la
supervisione agli organi di categoria. L'espletamento della prestazione non
deve essere, in ogni caso, condizionato da indebite sollecitazioni o interessi
personali, di imprese, associazioni, organismi tesi a ridurre o annullare il
contenuto intellettuale a favore della anomà a economicità della prestazione.
Sezione II
Dello svolgimento e formazione continua
23. Il geometra deve:
a) svolgere la prestazione professionale, per il cui espletamento è stato
incaricato, nel pieno rispetto dello standard di qualità stabilito dal
Consiglio Nazionale, sentiti i Consigli dei Collegi provinciali e
circondariali;
b) mantenere costantemente aggiornata la proprIa preparazione professionale
attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, di
formazione e di aggiornamento
secondo le modalità statuite dal Consiglio Nazionale sentiti i Collegi
provinciali e circondariali.
Sezione III
Della segretezza
24. Nell'esercizio della proprIa attività il geometra è tenuto a mantenere
rigorosamente il segreto professionale in merito alle questioni conosciute per
motivi d'ufficio e che, per loro natura o per specifica richiesta dei committenti,
sono destinate a rImanere riservate, per tutta la durata della prestazione ed
anche successivamente al suo compimento. A tal fine, il geometra adotta altresì
ogni misura necessaria a garantire il rispetto dell'obbligo di riservatezza da
parte dei suoi collaboratori, praticanti e dipendenti.
Sezione IV
Dei rapporti esterni
25. Nei rapporti con gli Uffici Pubblici, le Istituzioni ed i professionisti
appartenenti ad altre categorie professionali il geometra deve comportarsi
secondo i principi di indipendenza e di rispetto delle rispettive funzioni ed
attribuzioni. In particolare nei rapporti con gli Uffici pubblici e con le
Istituzioni il geometra è tenuto:
a) a rispettare le funzioni che le persone preposte all'ufficio sono chiamate
ad esercitare;
b) ad astenersi dall'utilizzare In qualunque forma la collaborazione, eccedente
gli obblighi di ufficio, dei dipendenti degli Enti Pubblici e/o Istituzioni ed
a non trarre vantaggi in alcun modo da eventuali rapporti personali con esse
intercorrenti.
Sezione V
Dei rapporti con i committenti
26. Nei rapporti con i committenti il geometra è tenuto a stabilire con
precisione ogni dettaglio in merito all'attività da svolgere. In particolare è
tenuto a:
a) concordare e definire, preventivamente, l'adempimento costituente oggetto
dell'incarico ed i limiti della prestazione;
b) in caso di più parti interessate, ragguagliare i committenti in merito alla
sopravvenuta sussistenza di interessi contrapposti o concomitanti che possano
influire sul consenso al proseguimento dell'incarico;
c) non eccedere nella gestione degli interessi rispetto al limiti dell'incarico
ricevuto;
d) astenersi dall'espletare attività professionale In contrasto con le
risultanze di una prestazione già eseguita e arrecando danno al precedente committente
interessato.
TITOLO IV
Sanzioni disciplinari
27. Ferme restando le sanzioni amministrative, civili e penali
previste dalla normativa vigente, per la violazione delle prescrizioni
contenute nel presente codice deontologico sono applicabili le sanzioni
disciplinari previste dall'articolo Il del Regio Decreto Il febbraio 1929 n.
274 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali sanzioni, da applicare In
mIsura proporzionale alla gravità della violazione commessa, sono:
a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione;
d) la cancellazione.
TITOLO V
Disposizione finale
28. Le fattispecie regolate dalle precedenti disposizioni
costituiscono esemplificazione dei comportamenti ricorrenti con maggiore
frequenza nella prassi. Pertanto, l'ambito di applicazione delle sanzioni di
cui sopra non è limitato esclusivamente a tali fattispecie ma si estende alla
tutela di tutti principi generali di deontologia professionale.